Piano di Ristrutturazione soggetto a Omologazione (“PRO”)

Tra i numerosi strumenti di regolazione della crisi che il D.Lgs. n. 14 del 12/01/2019 (c.d. “Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza” o, più in  breve “Codice della Crisi” o “CCII”) offre al debitore per perseguire il  risanamento dell’impresa, il Piano di Ristrutturazione soggetto a  Omologazione (“PRO”), rappresenta una delle maggiori novità. 

Nelle recenti modifiche al Codice della Crisi dal D.Lgs. n.  83 del 17 giugno 2022, viene introdotto il PRO e la sua disciplina è contenuta agli articoli 64-bis, 64-ter e 64-quater CCII.

Esso appare uno strumento innovativo per gli ampi margini operativi che permangono in capo al debitore, principalmente in relazione alla formulazione del piano e alla ripartizione dell’attivo, ma anche con riguardo alla gestione dell’impresa.  La possibilità di non rispettare l’ordine delle cause di prelazione pertanto, di soddisfare in via prioritaria o comunque preferenziale certi creditori, anziché altri che eventualmente vanterebbero ipoteche, pegni o privilegi di grado poziore – può portare a nuovi scenari di risanamento delle imprese. Tuttavia, il PRO rimane limitato dalla possibile identificazione del “valore generato dal piano” cioè il  valore eccedente quello di un’eventuale ipotesi di liquidazione giudiziaria e  dalla certa possibilità dei creditori dissenzienti di fondare la propria  opposizione all’omologazione sull’ipotesi di soddisfazione inferiore a  quella che si avrebbe in caso di liquidazione giudiziale. Quindi ogni caso dovrà essere ben valutato dagli attori della procedura medesima per capire se effettivamente utilizzabile.

A chi si rivolge il Piano di Ristrutturazione soggetto a Omologazione

Si rivolge all’imprenditore commerciale (e non, dunque, a  quello agricolo) diverso dal c.d. imprenditore minore “che si trova in stato  di crisi o di insolvenza”

Di primaria importanza è il comma 1 dell’art. 64-bis CCII s che suddivide i creditori in classi e il debitore potrà – a differenza di quanto consentito nel concordato  preventivo – allocare parte delle proprie risorse tra i creditori secondo un  ordine diverso da quello delle cause di prelazione (ad esempio, soddisfacendo i creditori ipotecari e pignoratizi in misura minore di quanto  spetterebbe loro in caso di liquidazione del bene oggetto della garanzia).  Affinché ciò sia possibile sono, oltre ovviamente all’omologazione del piano stesso, l’approvazione all’unanimità delle classi della proposta del debitore e l’integrale soddisfazione dei crediti dei  lavoratori subordinati.

Piano di Ristrutturazione soggetto a Omologazione: caratteristiche

Come abbiamo appena detto il piano presentato dal debitore deve necessariamente prevedere la suddivisione dei creditori in classi, secondo la posizione giuridica e gli interessi economici omogenei (art. 64-bis, comma 1); deve anche prevedere che i diritti dei lavoratori subordinati assistiti da privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, del Codice Civile devono essere soddisfatti in denaro integralmente entro 30 giorni dall’omologazione. 

Il piano in esame deve contenere ex art dell’art. 87, comma 1 e 2, CCII tutte quelle informazioni specificamente richieste per il piano di concordato preventivo, tra cui, su tutte, “le ragioni per cui la proposta è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale”. Di queste ragioni dovrà esserne data anche una specifica quantificazione, al fine di individuare il “valore generato dal piano”, dunque quella parte di attivo che può essere distribuita ai creditori senza l’osservanza delle cause legittime di prelazione.

Dunque, le risorse attribuibili ai creditori in deroga degli artt. 2740 e  2741 del Codice Civile e della graduazione delle cause legittime di prelazione consistono in quella differenza di valore risultante proprio  dall’implementazione di un piano di ristrutturazione. 

Le norme specificamente dedicate al PROnon ci forniscono indicazioni sul fatto che ci possa essere poi continuità aziendale o la liquidazione dell’impresa. I primi  commenti  giuridici danno valore ad entrambe le possibilità, mentre la  giurisprudenza non sembra avere avuto ancora modo di pronunciarsi sul  punto.

 E’ necessario che un professionista secondo quanto previsto dall’art. 64-bis, comma 3, CCII attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.  

Il procedimento pratico del PRO: Ricorso al Tribunale

Il procedimento del PRO è assai simile al concordato preventivo, essendo formulato sulla falsariga di  quest’ultimo, anche per effetto dei numerosi rinvii alla disciplina  concordataria. 

Si propone con ricorso al tribunale competente nell’ambito del nuovo “procedimento unico” ed il debitore in allegato al ricorso deposita la proposta, il piano e la documentazione richiesta dall’art. 39 del CCII:

  • una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata
  • uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività
  • certificazione dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi
  • elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle rispettive cause legittime di prelazione

Attività del Tribunale rispetto al Piano di Ristrutturazione soggetto a Omologazione

Il Tribunale, “valutata la mera ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi”, nomina il  Giudice delegato e il Commissario giudiziale.

Inoltre,  secondo l’art.  47, comma 2, lett. c) e d), CCII  come nel concordato preventivo, stabilisce la data iniziale e finale per l’espressione del voto dei creditori, in relazione al loro numero, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l’efficacia della procedura. 

La procedura del concordato preventivo si applica qui in relazione a:

  1. proposte concorrenti (art. 90 CCII);
  2. offerte concorrenti (art. 91 CCII)
  3. le operazioni di voto (artt. 107, 108, 109,  commi 2, 4, 6 e 7, 110 e 111).

Completate le operazioni di voto, il tribunale omologa il piano nel caso di  approvazione di tutte le classi.  Art. 64 bis CCII: “in ciascuna classe la proposta è approvata se è  raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se  hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti,  purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei  crediti della medesima classe

Pertanto per poter disattendere l’ordine delle cause legittime di prelazione è sufficiente anche solo con il consenso del 33,33% dei votanti. 

Piano di Ristrutturazione soggetto a Omologazione: casistiche di approvazione e non approvazione

In caso di opposizione all’omologazione di un creditore dissenziente: se questi “eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale” (art. 64-bis, comma  8, CCII). 

In caso di mancata approvazione del piano, al debitore è concessa la facoltà di  “modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo  che il tribunale pronunci il decreto previsto dall’articolo 47” (art. 64-quater,  comma 1, CCII), cioè il decreto di apertura del concordato preventivo. In tal caso “i termini per l’approvazione della proposta sono ridotti della metà” (art.  64-quater, comma 2, CCII). 

Se infine il PRO non sia stato approvato dai creditori e il debitore non modifichi  la domanda, in presenza di apposita domanda del creditore o del pubblico  ministero, il tribunale dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale. 

La gestione dell’impresa durante la procedura 

Altra tipicità del PRO  è la previsione dei commi 5 e 6 dell’art. 64-bis CCII; infatti dalla data di presentazione della domanda e fino  all’omologazione, l’imprenditore conserva l’ordinaria e straordinaria gestione  dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, gestione che  comunque deve avvenire nel prevalente interesse dei creditori.

Così come nella CNC (composizione negoziata della crisi), anche nel PRO l’imprenditore deve “informare preventivamente il commissario, per iscritto,  del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché  dell’esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di  ristrutturazione”.

Se il commissario ritenga che un atto possa  arrecare un pregiudizio ai creditori o non essere coerente con il piano, lo  segnala all’imprenditore e all’eventuale organo di controllo. Nel caso in cui l’atto in  questione venga comunque compiuto, il commissario dovrà informarne  immediatamente il tribunale, il quale ai sensi dell’art. 106 CCII potrà revocare  l’apertura del procedimento di PRO e, in caso di specifica richiesta di un  creditore o del pubblico ministero, aprire la liquidazione giudiziale. 

In analogia al concordato preventivo si applicano qui le seguenti norme: gli artt. 94-bis (“Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità  aziendale”), 95 (“Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche  amministrazioni”), 97 (“Contratti pendenti”), 98 (“Prededucibilità nel  concordato preventivo”), 99 (“Finanziamenti prededucibili autorizzati prima  dell’omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione  dei debiti”), 101 (“Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato  preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti”) e 102 (“Finanziamenti  prededucibili dei soci”) del Codice della Crisi.

Eccezione: non si applica invece la disciplina relativa all’autorizzazione al pagamento dei crediti pregressi di cui all’art. 100  CCI. 

Nota bene: in forza del rinvio all’art. 96 CCII, che a sua volta richiama l’art. 145 CCII,  “le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute  dopo la data dell’apertura della [procedura del piano di ristrutturazione  soggetto a omologazione], sono senza effetto rispetto ai creditori”.

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