Tra i numerosi strumenti di regolazione della crisi che il D.Lgs. n. 14 del 12/01/2019 (c.d. “Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza” o, più in breve “Codice della Crisi” o “CCII”) offre al debitore per perseguire il risanamento dell’impresa, il Piano di Ristrutturazione soggetto a Omologazione (“PRO”), rappresenta una delle maggiori novità.
Nelle recenti modifiche al Codice della Crisi dal D.Lgs. n. 83 del 17 giugno 2022, viene introdotto il PRO e la sua disciplina è contenuta agli articoli 64-bis, 64-ter e 64-quater CCII.
Esso appare uno strumento innovativo per gli ampi margini operativi che permangono in capo al debitore, principalmente in relazione alla formulazione del piano e alla ripartizione dell’attivo, ma anche con riguardo alla gestione dell’impresa. La possibilità di non rispettare l’ordine delle cause di prelazione pertanto, di soddisfare in via prioritaria o comunque preferenziale certi creditori, anziché altri che eventualmente vanterebbero ipoteche, pegni o privilegi di grado poziore – può portare a nuovi scenari di risanamento delle imprese. Tuttavia, il PRO rimane limitato dalla possibile identificazione del “valore generato dal piano” cioè il valore eccedente quello di un’eventuale ipotesi di liquidazione giudiziaria e dalla certa possibilità dei creditori dissenzienti di fondare la propria opposizione all’omologazione sull’ipotesi di soddisfazione inferiore a quella che si avrebbe in caso di liquidazione giudiziale. Quindi ogni caso dovrà essere ben valutato dagli attori della procedura medesima per capire se effettivamente utilizzabile.
A chi si rivolge il Piano di Ristrutturazione soggetto a Omologazione
Si rivolge all’imprenditore commerciale (e non, dunque, a quello agricolo) diverso dal c.d. imprenditore minore “che si trova in stato di crisi o di insolvenza”.
Di primaria importanza è il comma 1 dell’art. 64-bis CCII s che suddivide i creditori in classi e il debitore potrà – a differenza di quanto consentito nel concordato preventivo – allocare parte delle proprie risorse tra i creditori secondo un ordine diverso da quello delle cause di prelazione (ad esempio, soddisfacendo i creditori ipotecari e pignoratizi in misura minore di quanto spetterebbe loro in caso di liquidazione del bene oggetto della garanzia). Affinché ciò sia possibile sono, oltre ovviamente all’omologazione del piano stesso, l’approvazione all’unanimità delle classi della proposta del debitore e l’integrale soddisfazione dei crediti dei lavoratori subordinati.
Piano di Ristrutturazione soggetto a Omologazione: caratteristiche
Come abbiamo appena detto il piano presentato dal debitore deve necessariamente prevedere la suddivisione dei creditori in classi, secondo la posizione giuridica e gli interessi economici omogenei (art. 64-bis, comma 1); deve anche prevedere che i diritti dei lavoratori subordinati assistiti da privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, del Codice Civile devono essere soddisfatti in denaro integralmente entro 30 giorni dall’omologazione.
Il piano in esame deve contenere ex art dell’art. 87, comma 1 e 2, CCII tutte quelle informazioni specificamente richieste per il piano di concordato preventivo, tra cui, su tutte, “le ragioni per cui la proposta è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale”. Di queste ragioni dovrà esserne data anche una specifica quantificazione, al fine di individuare il “valore generato dal piano”, dunque quella parte di attivo che può essere distribuita ai creditori senza l’osservanza delle cause legittime di prelazione.
Dunque, le risorse attribuibili ai creditori in deroga degli artt. 2740 e 2741 del Codice Civile e della graduazione delle cause legittime di prelazione consistono in quella differenza di valore risultante proprio dall’implementazione di un piano di ristrutturazione.
Le norme specificamente dedicate al PROnon ci forniscono indicazioni sul fatto che ci possa essere poi continuità aziendale o la liquidazione dell’impresa. I primi commenti giuridici danno valore ad entrambe le possibilità, mentre la giurisprudenza non sembra avere avuto ancora modo di pronunciarsi sul punto.
E’ necessario che un professionista secondo quanto previsto dall’art. 64-bis, comma 3, CCII attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
Il procedimento pratico del PRO: Ricorso al Tribunale
Il procedimento del PRO è assai simile al concordato preventivo, essendo formulato sulla falsariga di quest’ultimo, anche per effetto dei numerosi rinvii alla disciplina concordataria.
Si propone con ricorso al tribunale competente nell’ambito del nuovo “procedimento unico” ed il debitore in allegato al ricorso deposita la proposta, il piano e la documentazione richiesta dall’art. 39 del CCII:
- una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata
- uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività
- certificazione dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi
- elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle rispettive cause legittime di prelazione
Attività del Tribunale rispetto al Piano di Ristrutturazione soggetto a Omologazione
Il Tribunale, “valutata la mera ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi”, nomina il Giudice delegato e il Commissario giudiziale.
Inoltre, secondo l’art. 47, comma 2, lett. c) e d), CCII come nel concordato preventivo, stabilisce la data iniziale e finale per l’espressione del voto dei creditori, in relazione al loro numero, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l’efficacia della procedura.
La procedura del concordato preventivo si applica qui in relazione a:
- proposte concorrenti (art. 90 CCII);
- offerte concorrenti (art. 91 CCII)
- le operazioni di voto (artt. 107, 108, 109, commi 2, 4, 6 e 7, 110 e 111).
Completate le operazioni di voto, il tribunale omologa il piano nel caso di approvazione di tutte le classi. Art. 64 bis CCII: “in ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe”
Pertanto per poter disattendere l’ordine delle cause legittime di prelazione è sufficiente anche solo con il consenso del 33,33% dei votanti.
Piano di Ristrutturazione soggetto a Omologazione: casistiche di approvazione e non approvazione
In caso di opposizione all’omologazione di un creditore dissenziente: se questi “eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale” (art. 64-bis, comma 8, CCII).
In caso di mancata approvazione del piano, al debitore è concessa la facoltà di “modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo che il tribunale pronunci il decreto previsto dall’articolo 47” (art. 64-quater, comma 1, CCII), cioè il decreto di apertura del concordato preventivo. In tal caso “i termini per l’approvazione della proposta sono ridotti della metà” (art. 64-quater, comma 2, CCII).
Se infine il PRO non sia stato approvato dai creditori e il debitore non modifichi la domanda, in presenza di apposita domanda del creditore o del pubblico ministero, il tribunale dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale.
La gestione dell’impresa durante la procedura
Altra tipicità del PRO è la previsione dei commi 5 e 6 dell’art. 64-bis CCII; infatti dalla data di presentazione della domanda e fino all’omologazione, l’imprenditore conserva l’ordinaria e straordinaria gestione dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, gestione che comunque deve avvenire nel prevalente interesse dei creditori.
Così come nella CNC (composizione negoziata della crisi), anche nel PRO l’imprenditore deve “informare preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell’esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione”.
Se il commissario ritenga che un atto possa arrecare un pregiudizio ai creditori o non essere coerente con il piano, lo segnala all’imprenditore e all’eventuale organo di controllo. Nel caso in cui l’atto in questione venga comunque compiuto, il commissario dovrà informarne immediatamente il tribunale, il quale ai sensi dell’art. 106 CCII potrà revocare l’apertura del procedimento di PRO e, in caso di specifica richiesta di un creditore o del pubblico ministero, aprire la liquidazione giudiziale.
In analogia al concordato preventivo si applicano qui le seguenti norme: gli artt. 94-bis (“Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale”), 95 (“Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni”), 97 (“Contratti pendenti”), 98 (“Prededucibilità nel concordato preventivo”), 99 (“Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti”), 101 (“Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti”) e 102 (“Finanziamenti prededucibili dei soci”) del Codice della Crisi.
Eccezione: non si applica invece la disciplina relativa all’autorizzazione al pagamento dei crediti pregressi di cui all’art. 100 CCI.
Nota bene: in forza del rinvio all’art. 96 CCII, che a sua volta richiama l’art. 145 CCII, “le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell’apertura della [procedura del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione], sono senza effetto rispetto ai creditori”.