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aziendali di risanamento, ristrutturazione dei debiti, riorganizzazione aziendale

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Piano di Riorganizzazione Aziendale

Cos’è il piano di riorganizzazione aziendale:

Un piano di riorganizzazione aziendale è un piano volto a fornire una strategia operativa all’azienda che si trova in una crisi ma che può uscirne senza procedere con strumenti più “pesanti” come le procedure giudiziali. 

Dettagli del servizio:

L’analisi è sicuramente la prima fase del processo di riorganizzazione aziendale, che richiede di determinare le cause che hanno portato l’azienda in una situazione di crisi o, se la riorganizzazione aziendale non è prevista per risolvere determinati problemi, quali cause impediscono alla struttura di raggiungere la sua potenziale efficienza.

Successivamente, sarà necessario determinare quale strategia sia più efficace per raggiungere i propri obiettivi. È possibile muovere molte leve e quasi sempre vengono attivate in modo integrato e sinergico. Pensa alle possibilità di modificare le linee guida della comunicazione interna, alla riorganizzazione dell’azienda o al lancio di nuovi beni e servizi.

Infine, si arriva alla fase operativa, o azione, in cui le soluzioni proposte nel primo passaggio dovranno essere applicate. Naturalmente, per rispettare le scadenze, l’azione deve essere ben calibrata in termini di tempi e metodi di controllo.

Piano Attestato di Risanamento

Cos’è il piano attestato di risanamento

L’articolo 56 CCII regola il piano di risanamento approvato.
Innanzitutto, prevede che l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza possa presentare un piano ai creditori per ridurre l’esposizione debitoria dell’azienda e garantire il ripristino dell’equilibrio aziendale.
L’azienda non deve però trovarsi in una situazione di difficoltà irreversibile per poter utilizzare lo strumento del piano di risanamento attestato; invece, si deve trattare di una crisi temporanea e transitoria che può essere risolta attraverso un accordo con i creditori.

Il piano di risanamento attestato è uno strumento negoziale stragiudiziale per la gestione della crisi di impresa. Consente all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di presentare un progetto ai creditori che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

Il piano attestato di risanamento deve contenere 

 la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
• le principali cause della crisi
• le strategie d’intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria
• i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative
• gli apporti di finanza nuova
• i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione,  nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione
in atto

Piano di Ristrutturazione Omologato

Cos’è il piano di ristrutturazione omologato

Il PRo è incluso nelle procedure di gestione della crisi d’impresa con l’obiettivo di ristabilire l’equilibrio aziendale, secondo l’articolo 64 bis CCII.
È uno strumento che consente al debitore in stato di crisi o di insolvenza di soddisfare i propri creditori suddividendo i creditori in classi omogenee in base alla loro posizione giuridica e agli interessi economici. Il profitto del piano può essere distribuito anche in deroga ai vincoli di distribuzione previsti dagli articoli 2740 e 2741 c.c. per le procedure concorsuali. In altre parole, il debitore può trattare crediti identici con diversi gradi di privilegio in modo diverso.
Tuttavia, il piano deve essere approvato dall’unanimità delle classi e i crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis n. 1 c.c. (i crediti dei lavoratori dipendenti) devono essere soddisfatti integralmente in denaro entro 30 giorni dall’omologazione.
Inoltre, per garantire il riequilibrio dell’impresa, è necessario l’intervento di un professionista che attesti l’adeguatezza del Piano.
Il PRo ha il vantaggio di non rientrare nelle procedure concorsuali propriamente intese, poiché si può derogare al principio della par condicio creditorum. Ciò vale anche per gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 57 CCII.
Tuttavia, è necessaria l’omologa del tribunale e la nomina di un commissario giudiziale per supervisionare la gestione; tuttavia, questi compiti possono essere mantenuti dagli amministratori dell’impresa sia nella gestione ordinaria che straordinaria.
La differenza tra l’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 57 CCII è importante da sottolineare: l’accordo di ristrutturazione prevede il soddisfacimento integrale dei “creditori estranei all’accordo” entro 120 giorni, mentre l’accordo di ristrutturazione prevede l’omologa da parte del Tribunale, a condizione che il Tribunale consideri la proposta conveniente per il creditore medesimo.
Qui è chiaro che l’intenzione del legislatore è quella di evitare che un creditore precluda l’omologazione di un piano di risanamento che consente allo stesso creditore di essere soddisfatto in misura uguale rispetto alla liquidazione giudiziale, che nella maggior parte dei casi soddisfa i creditori in misura inferiore rispetto a un piano di continuità.
Le “misure protettive” sono un ultimo aspetto. Anche nel caso di P.R.O., il Tribunale può impedire ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive, ovvero chiedere la liquidazione giudiziale dell’impresa, a seguito di apposita istanza da parte del debitore. Si tratta di una protezione potente e molto utile per poter procedere alle trattative con i creditori in modo organizzato, impedendo loro di utilizzare azioni già iniziate o minacciare di nuove per ottenere posizioni negoziali vantaggiose che potrebbero essere necessarie per il prosieguo del risanamento. Pertanto, è imperativo che il legislatore conceda anche questa opportunità quando si utilizza il PRo.

Per avere maggiori dettagli sui piani di risanamento aziendale

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FAQ

Risposte alle domande più frequenti

In una prima fase verifichiamo le esigenze del cliente e svolgiamo una prima analisi di fattibilità in modo da capire quali sono le soluzioni adatte alla situazione del cliente e se sono fattibili. 

Nella fase successiva predisponiamo il piano (qualsiasi tipo esso sia)

Nell’ultima fase supportiamo il cliente per gli adempimenti necessari (ad esempio qualora sia previsto un piano di ristrutturazione omologato supportiamo il cliente per l’adempimento di tutti gli aspetti formali previsti) 

Se il cliente ha già dei professionisti (ad esempio un avvocato specializzato) collaboriamo con il professionista di fiducia del cliente, qualora invece il cliente non disponga del team di  professionisti necessario, costruiamo il team ad hoc in base alle esigenze del cliente ed alla tipologia di situazione. Siamo ben strutturati con un network di avvocati e commercialisti specializzati, se questo fosse necessario. 

Il prezzo dipende molto dalla tipologia di piano ma anche dalle dimensioni dell’azienda e dalla complessità della situazione, dall’entità del debito aziendale nel caso si tratti di un piano che prevede la negoziazione con i creditori o la ristrutturazione dei deibiti. 

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